Credito transizione 5.0: spetta per il fotovoltaico?

In una FAQ datata 26 settembre il GSE replica ad un contribuente interessato alla transizione 5.0 che domandava se tra gli investimenti per l'autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici.

In sintesi il GSE replica che sia i moduli che le celle degli impianti fotovoltaici devono essere prodotti negli stati membri Ue. 

Viene poi specificato che per gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al Registro delle tecnologie per il fotovoltaico (di cui all'articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall'articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024), che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024. 

Nelle more della formazione del registro sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12.

È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia: 

  • 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
  • 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24 %.

Si evidenzia che sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell'Unione Europea.