Scadenza del 20 Agosto 2015

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento addizionali per cessazione rapporti di lavoro

SOGGETTI OBBLIGATI: Sostituti d’imposta.
ADEMPIMENTO: Versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale all’IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
MODALITA’: Modello F24. Si ricorda che, dal 1° ottobre 2014, l’utilizzo del modello F24 cartaceo è consentito solo ai soggetti non titolari di partita IVA se l’F24 è a debito, senza compensazione, e di importo ≤ 1.000 €. In tutti gli altri casi, va utilizzato il canale tematico.
CODICE TRIBUTO: 3802 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – Sostituti d’imposta. 3848 – Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta – Saldo
 
N.B. In base a quanto stabilito dall’art. 3-quater, Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26.04.2012, tutti gli adempimenti ed i versamenti fiscali in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.