SOGGETTI: Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
ADEMPIMENTO: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 31 agosto 2017 (ravvedimento operoso breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
MODALITA’: Versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% con Modello F24
(con modalità telematiche per i titolari di P. Iva; modello F24 presso Banche, Poste, Agenti della Riscossione o con modalità telematiche per i non titolari di P. Iva. ) CODICE TRIBUTO:
8901 – Sanzione pecuniaria IRPEF
1989 – Interessi sul ravvedimento – IRPEF
8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale IRPEF
1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Regionale
8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'IRPEF – Autotassazione – art. 13 D. Lgs. N. 472 del 18/12/1997 8904 – Sanzione pecuniaria IVA
1991 – Interessi sul ravvedimento – IVA
8918 – IRES – Sanzione pecuniaria 1990 – Interessi sul ravvedimento – IRES
8907 – Sanzione pecuniaria IRAP
1993 – Interessi sul ravvedimento – IRAP
8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta