SOGGETTI: I contribuenti che intendono avvalersi della "definizione agevolata delle controversie tributarie" (articolo 6, Dl 119/2018) relative a somme iscritte a ruolo, oggetto di "rottamazione-bis", devono provvedere al pagamento degli importi scaduti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
ADEMPIMENTO: Pagamento degli importi scaduti nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Quanto ai rapporti tra la definizione in esame e la rottamazione-bis (definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dall’articolo 1, comma 4, Dl 148/2017) è stato chiarito che:
- nel caso in cui le somme interessate dalle liti definibili siano oggetto della rottamazione-bis, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento, appunto entro il 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute (in base all’articolo 1, commi 6 e 8, lettera b) dello stesso Dl 148/2017), in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
- gli importi residui previsti per la rottamazione resteranno dovuti nell’ambito della definizione delle liti
- dagli importi dovuti per la definizione delle controversie vanno scomputati quelli già versati a titolo di rottamazione
MODALITA’: Il versamento può essere effettuato:
- mediante i bollettini precompilati relativi alle rate scadute, già inviati dall’agente della riscossione
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.