Scadenza del 23 Novembre 2018

DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO – Versamento prima rata o unica soluzione

L’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, nello stato del procedimento in cui si trovavano alla medesima data.
Il contribuente può definire il rapporto tributario relativo agli atti di seguito indicati con il pagamento delle somme riferite tributi e contributi, beneficiando dello sconto integrale delle sanzioni pecuniarie amministrative, degli interessi e degli accessori. Gli accessori sono gli importi diversi dai tributi e dai contributi, quali in particolare le eventuali spese di notifica dell’atto tributario.
ADEMPIMENTO: Versamento in un'unica soluzione o come prima rata dell'importo dovuto per il perfezionamento dei seguenti atti definibili:

  • gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione
  • gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l’acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione
  • gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

MODALITA': Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, la prima rata ovviamente dev’essere versata entro il 13 novembre 2018. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

In caso di invito al contraddittorio, il contribuente:

  • per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione e reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107
  • per la compilazione del modello F23 utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.

In caso di avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.
I contribuenti effettuano il versamento senza avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23, secondo i casi.
Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della prima rata, il contribuente consegna all’ufficio competente la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Ulteriori chiarimenti – Per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente, che generalmente è il giorno di ricevimento dell’atto.
La definizione agevolata perfezionata da un coobbligato giova in favore degli altri. In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata, gli uffici proseguono con le attività relative a ciascun procedimento. Gli uffici forniscono l’assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Scarica il testo del Provvedimento contenente le modalità di definizione.