Con Risoluzione n 67 del 6 dicembre le Entrate forniscono ulteriori chiarimenti in merito al Ravvedimento speciale ed a ciò che può essere sanato con questa agevolazione.
Sulla misura leggi anche: Ravvedimento speciale: unica rata entro il 20 dicembre.
Ravvedimento speciale: le Entrate chiariscono cosa si può ravvedere
La risoluzione in oggetto, sottolinea che l'ADE ha ricevuto richieste di chiarimenti con riferimento all’istituto del cd “ravvedimento speciale”, disciplinato dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di cui il legislatore ha fornito interpretazione autentica con l’articolo 21 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 dalla cui lettura risulta quanto segue.
La norma di interpretazione autentica, nel ribadire che restano escluse le violazioni ivi espressamente contemplate (i.e. le violazioni rilevabili attraverso i controlli automatizzati, quelle formali e degli obblighi di monitoraggio), ha chiarito che sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale, in generale, tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario di cui all’articolo 5 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
In altre parole, sono escluse le violazioni:
- commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
- relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (si pensi, ad esempio, alle imposte di registro e di successione).
Alla luce delle considerazioni suddette, appare evidente che l’istituto del ravvedimento speciale possa essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, tramite la rimozione delle medesime ed il versamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotte ad un diciottesimo.
Ciò nel presupposto che siano state validamente presentate le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in cui sono state commesse le violazioni.
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