Contributo maternità per le atlete 2023 – Modello

Modello di richiesta contributo di maternità per le atlete 2023, la richiesta è presentata all’Ufficio per lo Sport tramite invio per posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiosport@pec.governo.it.
Il modulo di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte e corredato degli allegati richiesti.

Possono accedere al contributo tutte le atlete non professioniste che abbiano interrotto la propria attività agonistica e in possesso dei seguenti requisiti fissati dall’art. 8 del DPCM del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 marzo 2023:

  • svolgimento, nell’attuale o nella precedente stagione sportiva, in via esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI o dal CIP;
  • assenza di redditi superiori a 15.000 euro annui, derivanti da altre attività;
  • non appartenenza a gruppi militari o altri gruppi che garantiscano una forma di tutela previdenziale per la maternità;
  • non svolgere attività lavorativa che garantisca tutele in caso di maternità;
  • possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

Inoltre, al momento della domanda, le atlete devono, alternativamente:

  • aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla Federazione di appartenenza;
  • aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della Federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali;
  • aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.

Il diritto a ricevere il contributo può essere esercitato a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine degli undici mesi successivi, e decade comunque al momento in cui viene ripresa l’attività agonistica.

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