Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?

Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della  formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica   con la  legge di bilancio 2022.

QUI IL TESTO DELL'INTERPELLO

Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale

L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:

  1. Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto  con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
  2.  se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.

La risposta del Ministero  ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo  provvedimento ministeriale.

Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.

Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.

Formazione preposti: gli obblighi in pratica

L’aggiornamento biennale  della formazione professionale per i preposti non è ancora  obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.

Si ricorda che i preposti attualmente  devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.

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