I soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell'anno precedente (2024).
Nello specifico, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
MODALITÀ
I soggetti residenti in Italia devono trasmettere i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati. Per la compilazione del file contenente i dati vanno utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, e quelli residenti al di fuori dell’Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, se incassano i canoni/corrispettivi o intervengono nel pagamento, provvedono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione.
I soggetti residenti al di fuori dell’UE, privi di stabile organizzazione in uno Stato membro, per adempiere gli obblighi, devono nominare un rappresentante fiscale; in assenza della nomina, sono solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni/corrispettivi i soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo dei residenti fuori dell’UE.
I soggetti residenti in uno Stato UE, privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente ovvero nominare, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, entro quello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.