Con la Risoluzione n 66 del 13 novembre le Entrate chiariscono il perimetro degli interventi agevolati con il superbonus effettuati nei territori colpiti da eventi sismici.
L'Istante è coniuge convivente dell'usufruttuaria e comproprietaria di un'unità immobiliare, a destinazione abitativa, che a seguito del terremoto del 13 giugno 2013 è stata dichiarata parzialmente inagibile e che il «nesso di causalità con l'evento calamitoso è stato attestato dalla scheda AeDES (esito C) con relativa Ordinanza Sindacale di Inagibilità»; «il suddetto immobile non è prima casa […] e ad oggi […] è tutt'ora inagibile»; «non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico, come disposto dalla norma primaria D.L. 189/2016, non essendo mai esistita l'effettiva concreta possibilità di richiedere e/o rinunciare al contributo per la ricostruzione: pertanto, né l'Istante o le comproprietarie hanno mai usufruito di tale contributo»; «le proprietarie hanno inoltrato, tramite proprio tecnico incaricato, comunicazione a mezzo PEC contenente ''dichiarazione di rinuncia al contributo in favore del Superbonus Sisma bonus 110%''»; «è interesse della proprietà eseguire gli interventi di riparazione dei danni causati dall'evento sismico del 13 giugno 2013 (con miglioramento della classe sismica) finalizzati anche alla sicurezza statica e antisismica al su indicato fabbricato d'abitazione, e di poter usufruire degli incentivi previsti dai commi 8 ter e 4 quater dell'art. 119 del D.L. 34/2020».
Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, possa fruire della detrazione ivi disciplinata (c.d. Superbonus) con l'aliquota del 110 per cento prevista dal comma 8 ter, a determinate condizioni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Chiede, inoltre, se tale detrazione spetti, nella misura sopra indicata, anche se la comunicazione di inizio lavori di cui al comma 13 del medesimo articolo 119 è intestata al coniuge.
Superbonus territori colpiti dal sisma: chiarimenti ADE
La Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate offre importanti chiarimenti sull’applicazione del Superbonus al 110% nei comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, con particolare riferimento al regime previsto dall’articolo 119, comma 8-ter del decreto Rilancio (DL 34/2020).
La risposta dell’Amministrazione finanziaria affronta una serie di questioni pratiche molto rilevanti per contribuenti e professionisti:
- la fruizione dell’aliquota maggiorata fino al 31 dicembre 2025,
- la rinuncia ai contributi di ricostruzione
- e la validità della CILAS intestata al coniuge.
Il comma 8-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio prevede che: “Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione… spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.”
Questa disciplina si applica solo se:
- l’immobile si trova in un comune incluso in uno degli stati di emergenza dichiarati;
- esiste un nesso causale tra danno e sisma, accertato tramite scheda AeDES o documento analogo (esito B, C o E);
- gli interventi rientrano fra quelli ammessi al Superbonus.
Un primo chiarimento utile della Risoluzione è che la natura dell’immobile (prima casa o meno) non incide sulla spettanza dell’agevolazione.
L’Agenzia delle Entrate, sulla base degli elementi forniti dall’istante, conferma che: l’agevolazione del 110% fino al 31 dicembre 2025 è applicabile nel caso in esame.
Viene infatti soddisfatto il requisito fondamentale: la scheda AeDES esito C certifica la diretta connessione tra il sisma e il danno all’immobile, condizione necessaria per l’applicazione del comma 8-ter.
L’Agenzia richiama inoltre la precedente Risoluzione 8/E del 2022, ricordando che il Superbonus sisma-esteso si applica esclusivamente agli edifici che hanno effettivamente subito danni derivanti dall’evento.
L’Agenzia chiarisce relativamente alla rinuncia che:La rinuncia ai contributi rileva solo se si vuole accedere all’aumento del 50% del massimale di spesa previsto dal comma 4-ter.
Nel caso trattato, invece, l’istante sta semplicemente richiedendo l’applicazione dell’aliquota del 110% fino al 2025, quindi:
- la rinuncia non è necessaria.
- l’agevolazione spetta anche se i contributi non sono mai stati richiesti o non sono spettanti.
Il secondo quesito riguarda l’intestazione della CILAS, l’Agenzia applica al Superbonus il principio già chiarito per le ristrutturazioni edilizie dall’art. 16-bis TUIR (circolare 17/E/2023):
La detrazione spetta anche quando le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare convivente che sostiene la spesa.
Questo vale anche per il Superbonus, a condizione che:
- il familiare convivente partecipi alla spesa;
- la convivenza esista alla data di inizio lavori o di sostenimento delle spese.
Pertanto: l’istante può portare in detrazione le spese anche se la CILAS è intestata al coniuge, l’istante può beneficiare del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2025, in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell’immobile danneggiato dal sisma, ai sensi del comma 8-ter dell’art. 119, pertanto la detrazione spetta anche se la CILAS è intestata al coniuge.
