Stop a cessione e sconto: i chiarimenti di Ruffini in audizione al Senato

In data 16 aprile 2024, presso la 6a commissione Finanze e Tesoro del Senato, si è svolta l'audizione del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1092 di conversione del DL n 39/2024 con misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali in edilizia e altre misure di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria.

Il direttore ha fatto il punto sugli ulteriori limiti previsti dal decreto “Agevolazioni" che ha ulteriormente ristretto le ipotesi in cui tali opzioni possono essere esercitate.

Prima di dettagliare ricordiamo che il Decreto legge n 39/2024  pubblicato in GU n 75 del 29.03.24 è appunto ora in fase di conversione in legge. 

L'ulteriore intervento resrittivo, come evidenziato dal ministro Giorgetti, si è reso necessario alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Il Decreto mira in sostanza ad eliminare le residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, al posto delle detrazioni.

DL Agevolazioni: sintesi delle novità per sconto e cessione

Il Direttore Ruffini, dopo aver delineato tutte le restrizioni già introdotte dal DL n. 11/2023 alla possibilità di usufruire delle opzioni per la cessione dei crediti e allo sconto in fattura ammesse, in caso di bonus edilizi, dal decreto “Rilancio”,ha evidenziato gli ulteriori limiti previsti dal decreto “Agevolazioni”. 

Il Dl n. 39/2024 ha ulteriormente ristretto le ipotesi in cui tali opzioni possono essere esercitate.

In particolare, l’articolo 1 del provvedimento in via di conversione ridefinisce il perimetro di operatività delle deroghe previste dal Dl n. 11/2023 e stabilisce che:

  • dal 30 marzo 2024 non è più prevista una deroga di carattere soggettivo al divieto di esercitare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito per le Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le Odv e Aps,
  • la cessione o lo sconto in fattura sono ammessi solo per gli interventi in materia di Superbonus realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Inoltre, tali opzioni, in questi casi, sono possibili solo fino a esaurimento dei fondi disponibili ed è demandato al Commissario straordinario il compito di assicurare il rispetto dei limiti dello stanziamento.

Viene però preciato che è previsto un regime transitorio per tutelare i contribuenti che avevano già programmato gli interventi agevolabili e avviato la relativa istruttoria facendo affidamento sulla possibilità di ottenere lo sconto in fattura oppure di cedere il credito. 

Il direttore descrive nel dettaglio i presupposti che consentono a Iacp, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, Odv e Aps, di continuare a optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in luogo della detrazione. 

Ricorrendo i presupposti, le due opzioni possono essere esercitate anche per gli interventi su immobili danneggiati dagli eventi sismici o metereologici.

Il decreto “Agevolazioni” stabilisce nuovi limiti anche per l’esercizio delle opzioni in argomento con riferimento agli interventi finalizzati al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. 

La nuova disciplina delimita la riconversione delle detrazioni in sconto in fattura o cessione del credito, alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024 da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa
  • persone fisiche, per gli interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro. Quest’ultimo requisito non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità.

Con riferimento alle spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 le opzioni possono essere esercitate a condizione che precedentemente a tale data:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo
  • se non richiesto un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto degli interventi e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Sarica qui il testo della audizione di Ruffini in Senato per ulteriori approfondimenti dei chiarimenti

Stop a cessione e sconto: le novità in vigore dal 30.03 dal DL Agevolazioni

Con l'art 1 rubricato Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura si apprortano modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dalla data del 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

Nella norma erano previste eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti quali:

  • IACP, cooperative, enti del Terzo settore,
  • ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.

Con la novità del DL n 39/2024 si fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito, prevista dall’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore. 

Inoltre, si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dalle persone fisiche in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. 

Inoltre, si prevede un regime transitorio, stabilendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 marzo 2024, entrata in vigore del decreto-legge: 

  • a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini; 
  • b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini; 
  • c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici; 
  • d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
  • e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. 

Si estende lo stesso regime transitorio prevedendo che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 

Si prevede che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata del decreto-legge, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge: 

  • a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; 
  • b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo. 

Infine, si prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito stabilita dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, tale deroga non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Dl Agevolazioni: sintesi delle novità

Il decreto legge n 39/2024, in vigore dal 30 marzo e in fase di conversione in legge, prevede sinteticamente:

  • l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per sconto in fattura o cessione del credito in luogo delle detrazioni;
  • al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024;
  • al fine di garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, l’introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto, un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
  • al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;
  • l’introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.