Liquidazione IVA di gruppo: il requisito temporale

Con Risposta a interpello n 241 del 29 aprile 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sull'applicazione del regime IVA di gruppo.

In particolare si specifica il requisito temporale ai fini dell'esercizio dell'opzione per la liquidazione dell'IVA di gruppo.

Una srl istante afferma di aver acquisito il 100 per cento delle quote di altre due srl e riferisce di voler applicare a sé stessa e alle tre società controllate, la liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 come attuata dal DM 13 dicembre 1979, modificato dal DM 13 febbraio 2017. 

Tanto premesso, l'Istante chiede di sapere quale debba considerarsi l'adempimento rilevante, ai fini dell'applicazione della liquidazione dell'IVA di gruppo, per individuare la data di decorrenza del possesso del controllo, tra: 

  • la data di deposito dell'atto di cessione quote presso il Registro delle Imprese; 
  • la data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Le Entrate ricordano che la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, disciplinata dall'articolo 73, comma 3, del Decreto IVA e dal DM 13 dicembre 1979, costituisce un particolare metodo di liquidazione dell'IVA che consente alle società controllanti e controllate appartenenti a un gruppo di imprese

  • di compensare, all'interno del medesimo gruppo, 
  • le situazioni creditorie sorte in capo a alcune società 
  • con quelle debitorie di altre. 

L'articolo 2 del richiamato DM, nella formulazione vigente, stabilisce che possono partecipare alla liquidazione IVA di gruppo:

  • le società di capitali 
  • e le società di persone

"le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da questi ai sensi del presente articolo. La percentuale è calcolata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto (…)"

In tale ottica dunque non è consentito l'accesso alla liquidazione dell'IVA di gruppo a quelle società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate.

Le Entrate ricordano che ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Inoltre viene specificato che il principio desumibile dall'articolo 2193 del codice civile condiziona l'opponibilità di un atto nei confronti dei terzi all'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese, "I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione – n.d.r. infatti – se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (…)"

L'Amministrazione finanziaria è ovviamente un soggetto terzo rispetto alla società e ai contraenti dell'atto di trasferimento e, pertanto, in assenza dell'iscrizione di questo atto nel Registro delle imprese, essa è nell'impossibilità di conoscere l'esatta identità del soggetto che riveste lo status di socio, mentre ai fini dell'esercizio di un'opzione – quale quella in esame – l'esistenza dei relativi presupposti necessita di certezza. 

Pertanto, al fine, quindi, di individuare con certezza il momento a partire dal quale sussiste il requisito del controllo, rilevante ai fini dell'esercizio dell'opzione per la liquidazione IVA di gruppo, si ritiene che rilevi la data di iscrizione – presso il Registro delle Imprese – dell'atto di trasferimento delle quote con il quale l'Istante ha acquisito il controllo ex articolo 2359 del codice civile di Beta S.r.l. e Gamma S.r.l. ( i.e. per entrambe il 2 luglio 2021).

Allegati: