Elezione diretta Presidente del Consiglio: approvato il DDL di riforma Costituzionale

Il Governo, nel Consiglio dei Ministri n 57, ha approvato il Disegno di legge costituzionale con Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”

Il DDL è composta da 5 articoli che andrebbero a modificare le norme della Costituizione ai fini della attuazione del cambiamento voluto con l'obiettivo di dare stabilità all'Italia.

In proposito, il Presidente Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di chiusura del Cdm, ha affermato appunto che scopo della riforma costituzionale è quello di dare stabilità all'Italia che dall'inizio della Repubblica ha visto avvicendarsi 68 Governi durati in media un anno e mezzo ciascuno.

Spetta ora al Parlamento il compito di approvare definitivamente il DDL di riforma costituzionale approvato oggi dal Governo. 

Elezione diretta del Presidente del Consiglio: 5 punti di riforma

Il testo approvato oggi dal Governo opera su cinque versanti:

  1. introduce un meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere, mediante una medesima scheda. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
  2. fissa in cinque anni la durata dell’incarico del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell’indirizzo politico; 
  3. garantisce il rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell’attuazione del medesimo programma di Governo. L’eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
  4. affida alla legge la determinazione di un sistema elettorale delle Camere che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
  5. supera la categoria dei senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.

Come sottolineato in conferanza stampa, il testo si ispira a un criterio “minimale” di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell’unità nazionale.

Vediamo il dettaglio degli articoli.

DDL Riforma Costituzionale: elezione diretta del Presidente del Consiglio

La bozza di DDL diffusa in preconsiglio dei Ministri prevece che con l'articolo 1 di Modifica dell’articolo 59 della Costituzione il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione sia abrogato.

Con l'articolo 2 di Modifica dell’articolo 88 della Costituzione, al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse”.

Con l'articolo 3 di Modifica dell’art. 92 della Costituzione si prevede di sostituire l'articolo 92 della Costituzione dal seguente:

“Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura. Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri.”.

Con l'articolo 4 di Modifica dell’art. 94 della Costituzione si prevede all’articolo 94 della Costituzione di approtare le seguenti modifiche: 

  • A) Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiduciaNel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”;
  • B) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere."