SOGGETTI: I soggetti che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell’articolo 11 del DL n. 50 del 2017, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
ADEMPIMENTO: Presentazione della domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , e versamento dell’importo per la definizione in un’unica soluzione o come prima rata (pari al quaranta per cento dell’importo netto dovuto) nei termini previsti dall’articolo 11 del DL n. 50 del 2017. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano 2.000 euro. Il limite di 2.000 euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
Il pagamento rateale può essere effettuato in due o tre rate. Nel caso di pagamento in tre rate, la seconda rata, pari al quaranta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017, e la terza rata, nella misura del residuo venti per cento, entro il 2 luglio 2018. In caso di pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al sessanta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
MODALITA': La trasmissione va effettuata dall’interessato:
a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.
Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza.