Prestazioni diagnosi: chiarimenti sulla emissione della fattura

Con Risposta a interpello n 275 del 4 aprile le Entrate chiariscono che:

  • le prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi 
  • devono essere obbligatoriamente certificate mediante fattura

Nel dettaglio la società istante è un laboratorio analisi cliniche autorizzato per l'attività sanitaria di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche, struttura sanitaria autorizzata, aperta al  pubblico ed esegue direttamente le prestazioni sanitarie di analisi cliniche avvalendosi di professionisti sanitari abilitati quali infermieri, biologi, tecnici di laboratorio ed inquadrati come dipendenti o collaboratori.

Riferisce, inoltre, che: «­Trattasi in definitiva di prestazione sanitaria resa dalla struttura sanitaria nei propri locali (e non da un professionista terzo nei locali medesimi). I referti delle analisi vengono rilasciati su carta intestata del laboratorio. ­ Il titolo fiscale è redatto dalla società [ALFA], in quanto servizi sanitari resi da impresa, e trasmesso come vuole la norma al Sistema Tessera Sanitaria». 

Tanto premesso, l'istante chiede se possa emettere il cd. ''scontrino parlante'', invece della fattura con indicazione della natura, qualità e quantità delle prestazioni sanitarie eseguite.

Sinteticamente l'agenzia specifica che nel  caso  prospettato le  prestazioni  sanitarie  sono rese direttamente dall'istante che è un Poliambulatorio specialistico Chirurgico ed Endoscopico, nonché laboratorio di analisi cliniche e di conseguenza devono essere documentate mediante fattura ex articolo 21 del decreto IVA. 

Nel dettaglio, l'articolo 10, comma 1, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevede che sono esenti dall'imposta «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»

 L'articolo 22 del decreto IVA dispone che l'emissione della  fattura non  è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 

  • per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
  • per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10

Dunque, sottolinea l'agenzia, la norma  individua puntualmente le  operazioni esenti elencate dall'articolo 10 del decreto IVA (''da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22)'') per le quali l'emissione  della  fattura  non è  obbligatoria e che,  dunque,  possono attualmente essere documentate attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei  corrispettivi,  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127, e  l'emissione  del  cd.  ''documento  commerciale''

Tra queste non sono ricomprese le ''prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona'indicate  al  n. 18, che pertanto devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente. 

L'agenzia specifica inoltre che la suddetta previsione è in linea con quando previsto dal successivo articolo 36­bis del decreto IVA, secondo cui, «Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente» 

Prestazioni sanitarie farmacie: quando è ammesso lo scontrino parlante

Infine, in merito ai chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, l'agenzia osserva che è stato ammesso il ricorso all'utilizzo del cd. ''scontrino parlante'' (ora ''documento commerciale parlante'', integrato con il codice fiscale del destinatario) da parte delle farmacie in linea con quanto già disposto (ex articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la certificazione dei medicinali dalle medesime ceduti circoscrivendo puntualmente, secondo le previsioni contenute nel decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, il tipo di prestazioni eseguibili nei locali delle farmacie medesime, e valorizzando, altresì, la circostanza che, «i soggetti abilitati all'esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest'ultima», nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni innanzi richiamate. 

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