Con Risposta a interpello n 442 del 2 settembre le Entrate chiariscono che la nomina del rappresentante fiscale in Italia di una ditta estera può avvenire anche tramite una lettera in carta semplice presentata presso l’Agenzia delle entrate e sottoscritta dai soggetti con potere di firma del rappresentato e del rappresentante.
Vediamo ulteriori dettagli.
La società di diritto statunitense operante nel commercio all'ingrosso, priva di stabile organizzazione in Italia – «intende identificarsi ai fini IVA in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [N.d.r. di seguito decreto IVA]. (…) [N.d.r. e] intende nominare quale proprio rappresentante fiscale in Italia (…) [N.d.r. un] professionista».
Ciò premesso, ai fini della identificazione in Italia, essa chiede:
- cosa si intende per "lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio IVA competente";
- con riferimento alle dichiarazioni previste dall'articolo 35 del decreto IVA, da rendere mediante il modello AA7/10, «se il rappresentante fiscale nominato, nel caso di specie persona fisica, possa essere titolare di tante ulteriori posizioni IVA autonome, oltre alla propria, per quante società non residenti svolga la figura di rappresentante fiscale»;
- se in sede di compilazione del modello AA7/10, debba essere indicata quale tipo di dichiarazione
- 1 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE"
- o se debba essere indicata "2 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ per i soggetti già in possesso del numero di codice fiscale".
L'agenzia delle Entrate chiarisce che i mezzi ufficiali attraverso i quali può avvenire la nomina del rappresentante fiscale sono:
- atto pubblico,
- scrittura privata registrata,
- lettera annotata presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate,
- atto autenticato da un notaio estero aderente alla Convenzione dell'Aja e munito di "Apostille",
- oppure legalizzato dal console italiano all'estero
e successivamente replica nel dettaglio ai vari quesiti.
Con riferimento al quesito n. 1, si evidenzia che la lettera di nomina cui fa riferimento la norma può essere redatta in carta libera, deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate contestualmente alla richiesta di attribuzione del numero di partita IVA e deve riportare i dati identificativi della società estera rappresentata e del soggetto passivo d'imposta italiano rappresentante.
Tale lettera deve essere sottoscritta davanti al funzionario dell'Ufficio, dal soggetto che abbia potere di firma per conto della società estera e dal soggetto che eventualmente abbia potere di firma per conto del rappresentante italiano.
Per comprovare i poteri del firmatario, la società estera deve esibire la certificazione del Tribunale od una procura notarile di conferimento di poteri, ed entrambe le parti dovranno esibire i loro documenti di identità.
A sua volta, l'Ufficio, effettuati i necessari controlli, provvede all'annotazione della lettera di nomina contestualmente alla sua ricezione, rilasciando all'interessato idonea documentazione attestante l'avvenuta annotazione nel registro Mod. VI (cfr. risoluzione n. 3/E del R.M. 29 gennaio 1998).
La risoluzione n. 114/E dell'11 luglio 1996 ha, inoltre, chiarito che l'obbligo di annotazione della lettera di nomina del rappresentante fiscale sul registro modello VI prescinde dalla tipologia di attività esercitata dal rappresentato estero (sia essa una cessione di beni o una prestazione di servizi).
In difetto di uno degli atti ufficiali sopra richiamati, si concretizza un'ipotesi di mancata nomina del rappresentante.
Con riferimento al quesito di cui al punto 2, si conferma che un soggetto passivo può assumere il ruolo di rappresentante fiscale con riferimento a più soggetti non residenti e, quindi, può essere intestatario di più numeri di partita IVA, oltre a quello al medesimo attribuito; ne deriva che lo stesso soggetto – potendo rappresentare più operatori esteri e possedere, quindi, tanti numeri di partita IVA quanti sono i soggetti rappresentati – ha l'obbligo di tenere distinta, tramite la tenuta della contabilità separata, ciascuna posizione IVA, compresa la propria.
Diversamente, il soggetto non residente non può avere più di un rappresentante fiscale in Italia (cfr risoluzione n. 66/E del 4 marzo 2002). A tal riguardo, si richiamano le istruzioni alla dichiarazione di apertura della partita IVA (modello AA7/10).
Con riferimento, infine, al quesito di cui al punto 3, il rappresentante fiscale, per ottenere l'attribuzione della Partita IVA riferita al soggetto non residente rappresentato, deve presentare la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 35 del decreto IVA – entro 30 giorni dalla data di inizio attività – con una delle seguenti modalità indicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate:
- «in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate»
- «in unico esemplare mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite»
- «in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato alla trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate».
In particolare, va presentato
- il Modello AA7/10, se il rappresentato è una società,
- o il Modello AA9/12, se il rappresentato è una persona fisica,
indicando il codice "1" "DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE", che deve essere attribuito al soggetto non residente, non può fare riferimento al codice fiscale proprio del rappresentante fiscale.
In tal senso le istruzioni al modello chiariscono che la casella con il codice "1" va barrata «nel caso di DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE per soggetti che ne siano privi e che inizino un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, […]
L'ufficio attribuisce al contribuente la partita IVA, coincidente con il codice fiscale, che resterà invariato, anche in caso di variazione del domicilio fiscale, fino al momento di cessazione dell'attività».
Si ricorda, inoltre, che, nel caso di soggetto Ue, va compilato anche il campo "NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO", nell'ipotesi in cui lo stesso già possieda un numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza, ovvero altro numero identificativo attribuito.
Nel quadro C, infine, vanno indicati i dati identificativi del rappresentante fiscale in Italia.
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