Cessione crediti energia ottobre e novembre 2022: il via da ieri 6.12 aggiornato modello

Con Provvedimento n 450517 del 6 dicembre le Entrate fissano al 21 giugno 2023 il termine per la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022. Il termine viene esteso anche alle comunicazioni riguardanti le cessioni dei crediti relativi al III trimestre 2022.
Attenzione al fatto che le comunicazioni possono essere già presentate dal 6 dicembre 2022 giorno di pubblicazione del provvedimento in oggetto.

In particolare, viene stabilito che, salvo quanto diversamente previsto dal presente provvedimento, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 si applicano anche ai seguenti crediti d’imposta: 

a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; 

b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 144 del 2022; 

c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 144 del 2022;

d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel periodo ottobre/novembre 2022, di cui all’articolo 1, comma 4, del citato decreto legge n. 144 del 2022; 

e) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre del 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.

Il provvedimento del 6 dicembre recepisce le nuove scadenze previste, dall’art 1 commi 3 e 4 del DL 176/2022, anche per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per il terzo trimestre 2022.
La cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6 dicembre 2022 al 21 giugno 2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022. 

Per il credito d’imposta relativo all’acquisto di carburante per l’attività agricola e della pesca  la comunicazione va effettuata entro il 22 marzo 2023.

Si specifica che i cessionari devono utilizzare i suddetti crediti d’imposta esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 e si attende risoluzione con codice tributo.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra, secondo quanto previsto al punto 5 del provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445.

Per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, con il provvedimento in oggetto sono state inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il richiamato provvedimento del 6 ottobre 2022:

SCARICA QUI IL MODELLO E LE RELATIVE ISTRUZIONI

Attenzione, nessuna indicazione è stata tuttavia fornita in merito ai crediti d’imposta energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 introdotti dall’art. 1 del DL 176/2022.

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