Con la Circolare 33/E/2022, le Entrate hanno dettato istruzioni per poter correggere gli errori formali e sostanziali commessi nella predisposizione delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relativi ai bonus edilizi, opzione prevista dall’articolo 121 del Dl 34/2020.
L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di:
- ristrutturazione edilizia,
- eliminazione delle barriere architettoniche,
- recupero o restauro della facciata degli edifici,
- riqualificazione energetica,
- riduzione del rischio sismico,
- installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici,
- anche nella misura del 110% (Superbonus),
possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.
Errori formali comunicazione di cessione bonus edilizi: cosa fare
In particolare, viene specificato che in caso di errori formali, quali ad esempio,
- nel frontespizio:
- recapiti (e-mail e telefono);
- codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
- indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
- codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;
- codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
- nel quadro A:
- indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
- stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
- nel quadro B, i dati catastali;
- nel quadro D:
- data di esercizio dell’opzione;
- tipologia del cessionario
si può correggere inviando una Pec all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it
corredata di una nota in cui si evidenzia puntualmente l’errore formale commesso, senza bisogno di inviare altra comunicazione.
Attenzione al fatto che l’agenzia delle Entrate effettuerà un controllo su ognuna delle Pec ricevute e riscontrerà la corrispondenza dei dati e dei sottoscrittori delle istanze e dei modelli trasmessi, anche con verifica dei documenti di identità allegati e, soltanto in caso di rispondenza di dati e documenti, procederà con la lavorazione della richiesta.
Errori sostanziali comunicazione di cessione bonus edilizi: cosa fare
In caso di errori sostanziali contenuti nella comunicazione di opzione, ossia errori che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto quali:
- errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa,
- oppure errore nel codice fiscale del cedente,
è necessario trasmettere l’apposito modello di annullamento allegato alla circolare 33/E/2022 sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), in modo tale che venga annullata completamente la comunicazione di opzione già trasmessa, che potrà, oppure no, essere nuovamente inviata con i dati corretti.
Attenzione perciò al fatto che se manca il consenso (firma) di una delle parti l’Amministrazione finanziaria non potrà procedere all’annullamento della comunicazione.
Il beneficiario della detrazione può inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità, purché non sia scaduto il termine annuale previsto per l’invio della stessa.
Nei casi in cui il beneficiario della detrazione abbia già provveduto a inviare la Comunicazione corretta, è comunque necessario richiedere all’Agenzia, l’annullamento dell’accettazione della cessione errata.