Scadenza del 3 Aprile 2018

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Consegna agli interessati della Certificazione Unica 2018

SOGGETTI: Sostituti d'imposta.
ADEMPIMENTO: La Certificazione Unica Sintetica 2018 (CU 2018) dei sostituti d’imposta, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo) ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Quest’anno la scadenza per la consegna delle CU 2018 cade di sabato e il lunedì successivo è giorno festivo (Lunedì dell’Angelo), di conseguenza la scadenza slitta al 3 aprile 2018.
MODALITA’: È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purché sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle
ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Ris. n. 145 del 21/12/06).
Si fa presente che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2018 in forma cartacea.