Scadenza del 2 Gennaio 2012

Imposta di registro – contratti di locazione

Soggetti obbligati:
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”

Adempimento:
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.12.2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dall’01.12.2011

Modalità:
L’imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell’attestato di versamento va poi consegnata all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Concessionari