Scadenza del 31 Maggio 2023

FATTURE ELETTRONICHE – Versamento imposta di bollo

I soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno 2023 devono procedere al pagamento in un’unica soluzione dell’imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep. 

Se l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 settembre.

I versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014.