Tregua fiscale: chiariti i dubbi di Ordini e Associazioni di categoria

Con la Circolare n 6 del 20 marzo le Entrate  forniscono una serie di risposte ai dubbi sollevati da Ordini professionali e associazioni di categoria sulle diverse misure di tregua fiscale introdotte dall’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 197/2022). 

In particolare, gli ulteriori chiarimenti riguardano il perimetro applicativo delle norme agevolative, dopo i documenti di prassi del 13 e del 27 gennaio 2023. (In proposito leggi: Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate)

L'agenzia fornisce indicazioni:

  • sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, 
  • sul cosiddetto “ravvedimento speciale”
  • sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
  • sulla definizione delle liti pendenti 
  • sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

Vediamo una sintesi delle risposte dell'agenzia dal Comunicato stampa datato 20 marzo 

Tregua fiscale: irregolarità formali, sanabile invio tardivo e-fatture 

Viene sottolineato che si considera irregolarità formale, quindi sanabile, l’invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza, con relativo versamento dell’imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l’omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell’imposta dovuta.

Tregua fiscale: il nuovo ravvedimento speciale

Il documento in oggetto contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. 

L’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.

Tregua fiscale: definizione agevolata atti procedimento accertamento

La legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. 

La circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.

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