Tamponi covid 19: spetta l’agevolazione IVA solo con una data classificazione merciologica

Con Risposta a interpello n 268 del 19 aprile 2021 le Entrate forniscono un chiarimento sulla agevolazione IVA spettante per le cessioni di tamponi anti covid 19 e più in generale per le  cessioni della strumentazione per diagnostica in vitro.

L'agenzia chiarisce che come specificato dalla recente circolare n 9/D del 3 marzo delle Dogane ai fini della esenzione IVA occorre che i dispositivi abbiano le caratteristiche corrispondenti alle descrizioni e ai codici Taric indicati dall'Adm. 

La società istante commercializza tamponi, ovvero asta con punta di nylon per effettuare il prelievo naso-faringeo per accertamento di presunto Covid-19, da processare successivamente con tecnologia molecolare antigenica. 

Essa riferisce che per i tamponi di cui sopra non esiste codice doganale in quanto non vengono importati ma acquistati in Italia.  La Società chiede un parere in merito alla corretta aliquota IVA da applicare ai prodotti che commercializza.

L'agenzia delle entrate risponde che al fine di applicare l'agevolazione IVA previstta è necessario procedere all'esatta classificazione merceologica dei tamponi che non necessariamente implica l'importazione degli stessi. La valutazione è individuata dall'ADM mediante apposito accertamento tecnico richiesta dal  Contribuente.

L’Agenzia delle entrate nel rispondere ripercorre la normativa e i documenti di prassi che prevedono la possibilità di applicare l’Iva agevolata, richiamando l’articolo 124 del decreto “Rilancio”, che ha introdotto la disciplina Iva agevolata riguardante la cessione di determinati beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

L’agevolazione consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento.
La legge di bilancio 2021 con l’articolo 1, comma 452 ha stabilito che “In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”.
La recente circolare dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 9/D del 3 marzo 2021, in relazione alla strumentazione per diagnostica COVID, ha fornito chiarimenti e ha riportato i relativi codici TARIC:

  • Kit diagnostici COVID19 e reattivi basati su reazioni immunologioche: ex 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; ex 3002 1500 10; ex 3002 9090;
  • Kit per diagnosi COVID19 costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione: ex 3821 0000; 
  • Kit di campionamento: ex 9018 90; ex 9027 80; 1.4) Reagenti diagnostici basati sul test dell'acido nucleico a catena della polimerasi (PCR): ex 3822 0000 10; 1.5) Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: ex 9027 8080. 

L’Agenzia in conclusione  ritiene che solo ai dispositivi con le caratteristiche corrispondenti alle descrizioni e ai codici Taric indicati dall'Adm può essere applicata l'esenzione dall'Iva con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 2022.

Pertanto, riguardo ai tamponi oggetto dell'interpello, è necessario procedere all'esatta classificazione merceologica con apposito accertamento tecnico dell’Adm.

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