Superbonus 110%: proroghe fino al 2023 per IACP e novità per condomini e persone fisiche

Pubblicato in GU n 160 del 6 luglio il Testo coordinato del DL 6 maggio 2021, n. 59 che reca  novità sul Superbonus 110%.

In particolare, si prevedono proroghe per il superbonus per:

  • IACP, Istituto case popolari e enti con stessa finalità
  • persone fisiche
  • condomini 

Superbonus e IACP Istituti case popolari 

In virtù delle modifiche apportate dal decreto 59/2021 convertito con la Legge di conversione n 101 del 1 luglio si prevede che per gli interventi effettuati da

  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati 
  • nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti,
  • istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica

il Superbonus spetta per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2023.

Per tali soggetti, per i quali alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2023. 

Superbonus e persone fisiche

In virtù delle modifiche apportate dal decreto 59/2021 convertito con la Legge di conversione n 101 del 1 luglio si prevede che: 

  • per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.  

Superbonus e condomini

In virtù delle modifiche apportate dal decreto 59/2021 convertito con la Legge di conversione n 101 del 1 luglio si prevede che 

  • per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110% spetta anche per le spese  sostenute entro il  31 dicembre 2022 (senza tener conto dello stato avanzamento lavori)

Infine, viene rideterminata la copertura prevista dall’art. 1, comma 73, della legge di Bilancio 2021 come segue:

  • 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023
  • 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024
  • 560,1 milioni di euro per l'anno 2025
  • 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
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