Partecipazioni: la tassazione dell’integrazione di prezzo di cessione di quote

Con Risposta a interpello n 686 dell'8 ottobre 2021 l

e Entrate si occupano di "trattamento fiscale dell'integrazione del prezzo di una cessione di quote societarie – Articolo 67 del Tuir"

Con atto notarile l'Istante ha ceduto al figlio l'intera quota di partecipazione posseduta nella Società, nella stessa data il figlio ha assunto l'obbligazione scritta, non registrata, di riconoscere al padre, in caso di futura cessione a terzi delle quote ad un prezzo superiore al valore di acquisto, "la differenza fra il valore di provenienza e l'eventuale maggior prezzo realizzato al netto del valore di acquisto "

Successivamente il figlio ha ceduto il 95 per cento delle quote della società ad una società acquirente, ad un prezzo  "soggetto ad aggiustamenti sulla base di separati accordi intervenuti tra le stesse Parti Contraenti ". 

Il Figlio perciò ha indicato nel Quadro RT del Modello Redditi PF 2020 la plusvalenza realizzata versando la relativa imposta sostitutiva. 

La società acquirente, in seguito, ha comunicato al figlio che aveva diritto ad una integrazione del prezzo in suo favore.

Al fine di dar seguito all'obbligazione assunta verso il padre all'atto della prima cessione di quote padre-figlio, i due hanno stipulato un "contratto di cessione di credito" della predetta somma. L'Istante chiede quale sia il soggetto tenuto a dichiarare la plusvalenza.

La cessione delle partecipazioni

Ai sensi dell'articolo articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) costituiscono redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni e titoli assimilati da parte di persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente. 

Il successivo articolo 68 del TUIR stabilisce le modalità di quantificazione delle plusvalenza che è costituita, in linea generale:

  • dalla differenza tra il corrispettivo percepito
  • e il costo di acquisto della partecipazione, 
  • aumentato di ogni onere inerente la produzione.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, anche le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni sociali di natura "qualificata" sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento (cfr. articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e articolo 1, comma 1005, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). 

Come chiarito in numerosi documenti di prassi, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione (Cfr. circolari 24 giugno 1998 n. 165/E, 28 marzo 2012, n. 11/E e 27 giugno 2014, n. 19/E).

In sostanza, il presupposto impositivo della plusvalenza si origina con il momento di "perfezionamento del trasferimento" della proprietà della partecipazione o del titolo che si distingue da quello relativo "all'incasso del corrispettivo".

Ne consegue che, in sostanza, il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d'imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione. 

La tassazione dell'integrazione di prezzo nella cessione di partecipazione

Al riguardo, si ritiene che la somma liquidata dalla Società acquirente all'Istante, in esecuzione del contratto di cessione del credito, rappresentando il pagamento per l'integrazione del prezzo della cessione effettuata nel 2015, costituisca per il percettore una plusvalenza, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir da far concorrere (secondo il cd. principio di cassa) alla formazione del reddito complessivo del periodo di imposta 2020 da indicare in dichiarazione dei redditi. 

In capo al Figlio, invece, il riconoscimento dell'integrazione del prezzo per la cessione effettuata nel 2019, non comporta realizzazione di alcun reddito imponibile in quanto la retrocessione, dallo stesso disposta a favore del Padre, di detta somma comporta un incremento del costo fiscale della partecipazione di pari importo e, dunque, in sostanza di un reddito diverso pari a zero non soggetto a indicazione nella dichiarazione dei redditi. 

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