Odontoiatri: IVA al 4% per le cessioni di allineatori “invisalign”

Le Entrate con Risposta a interpello n 575 del 30 agosto forniscono un chiarimento per gli odontoiatri in merito alla aliquota IVA da applicare alle cessioni di:

  • allineatori trasparenti, chiamati "invisalign",

utilizzati per il corretto allineamento dei denti e realizzati in una speciale resina trasparente, personalizzate e sostituite periodicamente. 

L'agenzia specifica che alle cessioni di tali dispositivi si applica l'aliquota al 4% per i seguenti motivi.

La Tabella A, Parte II (beni e servizi soggetti ad aliquota del 4%), n. 30), allegata al decreto Decreto IVA prevede che siano soggette ad aliquota del 4%, tra le altre, le cessioni di «oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19)». 

Ciò premesso, con riferimento ai dispositivi "invisalign", nel documento redatto dall'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli allegato all'istanza con protocollo 135689 del 3 maggio[CP1] 2021, si legge che "i dispositivi per il corretto allineamento dei denti denominati invisalign, in base alle caratteristiche tecniche, debbano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata, (in particolare Regole 1 e 6) nell'ambito del Capitolo 90 della Tariffa Doganale, come strumenti ed apparecchi di ottica, di fotografia o di cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti o apparecchi medicochirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; ed in particolare alla voce 9021: "oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità"

A sostegno di questa classificazione si riporta quanto indicato nelle Note premesse al Capitolo 90 che indicano, al punto 6), che ai sensi della voce 9021 sono considerati oggetti ed apparecchi ortopedici gli oggetti e gli apparecchi che servono a prevenire e correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione

Pertanto, si ritiene che le cessioni dei dispositivi in questione siano da assoggettare ad aliquota del 4% ai sensi del citato n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Allegati: