Guide turistiche: escluse dal fondo perduto del DL 104 perchè lavoratori autonomi

L'agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 264 del 19 aprile fornisce chiarimenti in merito al "Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici"

delineando che NON spetta alle guide turistiche che vi operano come lavoratori autonomi.

In particolare l'agenzia chiarisce che l'art 59 del DL 104/2020 al primo comma riconosce il contributo a fondo perduto ai soggetti "esercenti attività di impresa" ed essendo l'istante un lavoratore autonomo ovvero un libero professionista, in quanto guida turistica, è esclusa dall'ambito di applicazione della agevolazione.

La questione pare però superata con il Fondo perduto del DL Sostegni che al verificarsi di certe condizioni include nella agevolazione le P.IVA. Si legga in proposito il seguente articolo:Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto o credito di imposta per le Partite IVA

Riepiloghimo le caratteristiche dell'interpello

L'istante è titolare di partita IVA e svolge l'attività di guida turistica. 

Ella è regolarmente iscritta nelle liste delle guide abilitate della Regione e precisa che, sebbene abbia sede legale presso il suo indirizzo di residenza svolge la sua attività totalmente sull'area del centro storico.

Poiché nel mese di giugno 2020 ha registrato un fatturato inferiore ai due terzi del fatturato realizzato nel corrispondente mese di giugno 2019 ha ritenuto di avere i requisiti per presentare la domanda per il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all'articolo 59 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104. 

Allo scopo di avere certezza dell'effettiva spettanza del contributo, chiede chiarimenti avendo dubbi sull'ambito soggettivo dell'agevolazione poichè la norma fa riferimento all'attività d'impresa e in relazione al calcolo del contributo, si fa riferimento anche ai compensi.

Inoltre osserva che l'art. 59 non specifica se questa attività di impresa, che ha inequivocabilmente come requisito essenziale quello di dover essere svolta nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, debba avere nell'area A anche la sua sede legale. 

L'agenzia nel rispondere ricorda che con l'articolo 59 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato introdotto «un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; 

b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni» 

Inoltre, sottolinea che nella Relazione Tecnica al decreto è precisato che ll contributo è riconosciuto soltanto a coloro che svolgono "attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico" e in misura differenziata in base all'ammontare dei ricavi e compensi. 

L'istante, "guida turistica" chiede conferma circa la possibilità di fruire del contributo in parola nel presupposto che il lavoro svolto come autonomo possa essere assimilato ad un'attività d'impresa, ma l'agenzia non è d'accordo.

Infatti, nonostante "La definizione di piccole e medie imprese" contenuta nella raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, richiamata dalla "Guida alla definizione di PMI" segnalata dalla contribuente nell'interpello,  per la corretta applicazione della agevolazione, l'ambito soggettivo è individuato facendo riferimento alle definizioni contenute nel codice civile ai fini civilistici e nel TUIR ai fini fiscali. 

Pertanto, quando la disposizione normativa richiama l'attività d'impresa, al fine di inquadrare tale attività, occorre far riferimento all'articolo 2082 del codice civile che definisce imprenditore «(…)chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi».  

Peraltro, spiega l'agenzia, l'attività svolta dall'istante è ricavabile da quanto disposto nell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 recante «Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK».

In particolare, dal DM 11 dicembre 2015 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, si concretizza in prestazioni di carattere intellettuale o tecnico che non danno luogo ad alcuna organizzazione imprenditoriale e i relativi compensi rappresentano prestazioni professionali svolte senza alcun vincolo di subordinazione e non riconducibili nella sfera delle attività commerciali o ausiliarie delle stesse (Risoluzione n. 10/148 del 27 marzo 1974).

Tanto ciò premesso, preso atto anche di quanto precisato nella citata Relazione tecnica circa l'esclusione dal contributo in esame dei professionisti, poiché il citato articolo 59 al primo comma riconosce il contributo a fondo perduto ai soggetti "esercenti attività di impresa", essendo l'istante un lavoratore autonomo ovvero un libero professionista, in quanto guida turistica, è esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 59.

Infine, qualora abbia percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, potrà regolarizzare l'indebita percezione, secondo le modalità previste al punto 6.1 del citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia

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