Frodi nell’UE: disposizioni correttive al Dlgs n 75/2020

Viene pubblicato in GU n 248 del 22 ottobre il Decreto Lgs del 4 ottobre 2022  recante Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede 

Sinteticamente, l'approvazione del correttivo da parte del Governo ha previsto alcune modifiche riguardanti:

  • la disciplina del reato di appropriazione indebita da parte del funzionario pubblico; 
  • il tema di congelamento e confisca degli strumenti e dei proventi dei reati o di beni di valore corrispondente; 
  • il tema d’indebita percezione di erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
  • i reati concernenti le dichiarazioni Iva.

Le novità saranno in vigore dal 6 novembre 2022

Nel dettaglio, il Dlgs n 156 del 4 ottobre prevede quanto segue.

All'articolo 322-bis del  codice  penale,  approvato  nel  testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a) nella rubrica, dopo le parole  «istigazione  alla  corruzione» sono inserite le seguenti: «, abuso d'ufficio»;
  • b) al primo comma, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 323». 

All'articolo 301, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la  confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente,  di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.».

All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986,  n.  898,  dopo  il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei casi di condanna  o  di applicazione della pena su richiesta a norma  dell'articolo  444  del codice di procedura penale per il delitto  di  cui  al  comma  1,  si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e  322-ter del codice penale, in quanto compatibili».

All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «comunque» e' soppressa e dopo la parola «tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo  quanto previsto  al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul  valore  aggiunto nell'ambito di  sistemi  fraudolenti  transfrontalieri,  connessi  al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione  europea,  dai quali consegua  o  possa  conseguire  un  danno  complessivo  pari  o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo  4 è punibile a titolo di  tentativo.  Fuori  dei  casi  di  concorso  nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2  e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono  le  medesime condizioni di cui al primo periodo.». 

All'articolo  25-quinquiesdecies,  comma  1-bis,  del   decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231,  le  parole  da  «se  commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «quando sono commessi al fine  di  evadere l'imposta sul   valore   aggiunto   nell'ambito    di    sistemi    fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio  di  almeno  un  altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua  o  possa  conseguire  un danno complessivo pari o superiore». 

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