Fondo perduto perequativo: chiarimenti sul requisito del peggioramento economico

Con Risposta a interpello n 199 del 20 aprile 2022 le Entrate si occupano di chiarimenti sul contributo a fondo perduto perequativo e in particolare sinteticamente viene precisato che tale contributo spetta a coloro che hanno avuto un peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019, anche se il peggioramento sia causato da eventi estranei all’emergenza Covid-19.

Una società dichiara che nell'anno 2020 ha registrato una diminuzione del volume d'affari di circa il 20 per cento rispetto al 2019 che ha implicato la contrazione del reddito dichiarato con una perdita. 

A tal proposito l'istante osserva che nel 2020 e nel 2021 sono stati erogati diversi contributi a favore dei soggetti danneggiati dall'emergenza sanitaria legata al Covid19, tra i quali è annoverabile il "contributo perequativo", introdotto dall' articolo 1, commi da 16 a 27 del Decreto Legge n. 73/2021 ("Decreto Sostegni bis"). 

La società ha chiesto e ottenuto tale "contributo perequativo", optando per la fruizione del credito d'imposta.

Nella fattispecie, tuttavia, la società fa presente che il risultato negativo dell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 è stato causato:

  • per una quota parte dallo stato di emergenza sanitaria "Covid-19" 
  • per un'altra parte da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio uscente dalla compagine societaria.

Più precisamente, «[…] nell'anno 2020 ha infatti provveduto ad escludere un socio, la cui liquidazione ha determinato una differenza da esclusione di competenza dell'esercizio 2020 di euro 138.53…9. La differenza di esclusione rappresenta per l'impresa un componente negativo di reddito ed è stata dedotta per competenza nell'anno 2020 riducendo il reddito, che senza di essa sarebbe stato di euro …, alla perdita dichiarata di euro …. Prendendo in considerazione il reddito senza la componente straordinaria citata e seguendo il metodo di calcolo previsto, il contributo perequativo andrebbe così calcolato: …[…].» 

Tanto premesso, l'istante chiede se, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, debba essere escluso dal reddito del periodo d'imposta 2020 il componente negativo straordinario non direttamente collegato agli effetti dell'emergenza sanitaria "Covid-19". 

Le Entrate con la risposta di cui si tratta specificano che il contributo perequativo, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell'intero risultato economico d'esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l'anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da COVID-19. 

Mediante provvedimento del direttore dell'Agenzia, sono stati indicati degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, da considerare per determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio.

In altri termini, in considerazione della crisi economica diffusa derivante dalla pandemia da COVID-19 e con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione dei suddetti contributi a fondo perduto riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati economici dei singoli soggetti, lo stesso legislatore ha semplificato il calcolo dell'agevolazione definendo implicitamente le nozioni di:

  • «peggioramento del risultato economico d'esercizio»
  •  «risultato economico d'esercizio».

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 sono stati individuati nell'allegato A gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) da considerare per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio.

Concludendo l'agenzia specifica che ai fini della determinazione del risultato d'esercizio assume valenza il dato fiscale desumibile dal rigo della dichiarazione dei redditi indicato nella Tabella A del provvedimento dell’Agenzia e non è rilevante come questo peggioramento si sia determinato.

Allegati: