Fondo assistenza bambini affetti da malattia oncologica: incrementato dal Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe approvato dalla Camera nella serata del 22 febbraio con l'art 4 comma 8-undecies, incrementa da 5 a 7 milioni di euro, per il 2022, la dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. 

Si ricorda che, per gli anni 2023 e successivi, la dotazione del fondo resta pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. 

Il fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.  La dotazione finanziaria, in base alla norma istitutiva, era limitata al triennio 2018-2020

Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

Al fondo in esame  possono accedere le associazioni che svolgono attività di:

  • assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme)
  • in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106

In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse. 

I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni: 

a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; 

b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; 

c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;

d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura; 

e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;

f) riabilitazione psicomotoria dei bambini; 

g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; 

h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.