ETS: il bilancio degli enti del terzo settore

Il D.Lgs n 117/2017 ha introdotto, per tutti gli ETS enti del terzo settore, dell'obbligo di redazione del bilancio sociale.

Il bilancio sociale può essere definito come uno “strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio” 

La locuzione «rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici» può essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di «Accountability». 

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni: 

  • la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie; 
  • la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il valore generato dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti. 

Scopi del bilancio sociale:

  • fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell'ente; 
  • aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 
  • favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione; 
  • fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders; 
  • dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti; 
  • fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro confronti; 
  • rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione; 
  • esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire; 
  • fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera; 
  • rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 luglio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186) ha previsto le "Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore”. 

La redazione del bilancio sociale era già prevista nel d.lgs. 115/2006. Si introduce la previsione di una modalità rafforzata di diffusione del bilancio sociale, consistente nella pubblicazione sul sito internet istituzionale, prima non prevista, e la realizzazione, non è chiaro ad oggi per quali enti e in che termini, di una valutazione di impatto sociale sulle attività svolte.

A partire dalla chiusura del bilancio 2020 (primavera 2021) tutti gli enti tenuti a presentare il bilancio sociale dovranno farlo e dovranno strutturarlo secondo le linee guida contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019. 

Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti enti del Terzo settore: 

  • gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017); 
  • i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017); 
  • le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali;
  • i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

Gli enti con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori a 1 milione di euro sono inoltre obbligati:

  • al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale
  • alla pubblicazione nel proprio sito internet del bilancio stesso

tenendo conto della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini dell’impatto sociale delle attività svolte.

Si precisa infatti che gli ETS con ricavi/rendite/proventi o entrate uguali o superiori a 200.000 euro devono redigere un bilancio di esercizio con:

  • stato patrimoniale
  • rendiconto gestionale
  • relazione di missione

gli ETS con ricavi/rendite/proventi o entrate inferiori a 200.000 euro possono redigere il rendiconto di cassa.

Si deduce che è obbligatorio l’utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio per gli enti del Terzo settore che abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro; mentre si consente l’utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.

I bilanci vanno redatti secondo degli schemi ben precisi ossia secondo quanto prevede l'art 13 del DLgs 117/2017, in conformità della modilistica definta con decreto. 

In proposito si legga lo speciale intitolato Approvati i modelli di bilancio per gli Enti del Terzo Settore con il quale si approfondisce il Decreto del Ministero del Lavoro del 5 marzo 2020 con il quale sono stati pubblicati i modelli di bilancio previsti per gli ETS.

Il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida. 

Sullo stesso organo grava l’obbligo di provvedere:

a)        al deposito presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, nel caso di imprese sociali presso il Registro delle imprese, 

b)        alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.