Dazi doganali: prorogata al 31 dicembre l’esenzione sui dazi e IVA per importazioni

Con Circolare n 15 del 28 aprile 2021 le Dogane informano che la Commissione europea, acquisito il parere favorevole degli Stati Membri, ha provveduto all’adozione di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA alle merci importate al fine di contenere e contrastare gli effetti della pandemia in corso.

 In particolare, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L140 del 23 aprile 2021, è stata pubblicata la Decisione (UE) 2021/660 che ha esteso l’efficacia temporale della Decisione (UE) n. 2020/491 intervenendo sull’articolo 3 della stessa, ammettendo al beneficio le operazioni di importazione della specie da effettuarsi fino al 31 dicembre 2021.

 Nella Circolare si specifica inoltre che, come già comunicato con circolare 43/2020, nulla muta relativamente ai presupposti di cui all’art. 1 della Decisione UE n.491/2020, 

  • sia in merito alle categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio 
  • sia con riguardo alle finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione e agli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione in parola. 

Viene però modificata la data per la fornitura delle rendicontazioni obbligatorie, a cura degli Stati membri ora posticipata al 30 aprile 2022.

Ricordiamo che la decisione Ue 1573/20 riguardante i beni destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria prorogava il regime di franchigia dai dazi e dall’Iva fino al 30 aprile 2021. 

La decisione in questione prorogava la precedente 491/20, consentendo l’esenzione dai dazi doganali e dall’Iva le importazioni di merci, necessarie a contrastare l’emergenza da Covid-19, effettuate:

  • da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico 
  • oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali, la cui distribuzione avviene in modo gratuito ai beneficiari interessati dal contagio covid.

Fa eccezione il Regno Unito per cui la data di cessazione dal beneficio è prevista al 31 dicembre 2020, in considerazione della uscita di questo stato dall’Unione Europea.

La Decisione UE n. 1573/2020, confermava l’ambito di applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 1 della Decisione n 491/2020 precedente e restavano immutate le categorie di soggetti ammessi e le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, nonché gli impegni da assumere a cura dei soggetti che accedono all’agevolazione oltreché le modalità operative per fruirne. 

Tali merci non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi. 

Per ciò che riguarda i soggetti beneficiari si fa riferimento alle Organizzazioni pubbliche, tra cui gli Organismi Statali, Enti Pubblici e altri Organismi di diritto pubblico oppure alle Organizzazioni approvate dalle autorità competenti degli Stati membri o alle Unità di pronto soccorso. Le importazioni possono essere effettuate anche per conto dei suddetti soggetti, essendo questi ultimi i destinatari effettivi della merce accreditati nell’Albo dei beneficiari.

Per quanto riguarda il diritto alla esenzione è necessario produrre una autocertificazione con la quale il destinatario finale della merce attesti di appartenere alle categorie di soggetti esentati e che la merce sia a lui destinata per le finalità di distribuzione gratuita ammesse alla franchigia

La stessa può essere sostituita dalla registrazione presso apposito Albo dei beneficiari gestito telematicamente insieme con il sistema di prenotazione delle franchigie che andrà a sostituire l’attuale procedura di svincolo diretto basata sulla autocertificazione cartacea.

Infine, si precisa che già con Decisione UE 2020/1101 della Commissione del 23 luglio 2020 si recavano modifiche alla precedente decisione n. 491/2020 prorogando l’agevolazione fino al 31 ottobre 2020.

La Circolare N. 19/ 2020 delle Dogane richiamava alla Decisione n 491/2020 specificando che l’esenzione di cui si tratta riguarda le importazioni di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto e destinate ad essere distribuite gratuitamente o messe a disposizione gratuita delle persone interessate dal contagio o a rischio contagio Covid-19 oppure coinvolte nella lotta contro il focolaio Covid-19.

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