Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: quando spetta alle Onlus

Con Risposta a interpello n 522 del 21 ottobre le Entrate chiariscono aspetti del credito d'imposta per beni strumentali nuovi, articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nel caso delle Onlus. 

L'Istante è una associazione, iscritta all'Anagrafe delle Onlus che ha intenzione di iscriversi nel Registro Unico del Terzo Settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 

Per conseguire in futuro la qualifica di ente del terzo settore ha già adeguato lo statuto alla nuova disciplina. 

Dall'articolo 2 dello statuto risulta che l'Istante opera nei seguenti settori: 

a) interventi e servizi sociali 

b) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi 

c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di 

L'Istante dispone di partita Iva con il codice attività 879000 "altre strutture di assistenza sociale".

Viene precisato che, l'Ente ha adempiuto all'obbligo di tenuta della contabilità separata per le attività istituzionali e quelle "direttamente connesse" che non concorrono alla formazione del reddito imponibile pur costituendo attività commerciale. 

L'Ente ha acquistato nel 2021 e che acquisterà nel 2022 "beni strumentali nuovi" per l'esercizio delle descritte "attività direttamente connesse" e, pertanto, chiede di avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 1051 a 1065 della legge n. 178 del 2020 cd. "credito d'imposta per beni strumentali nuovi" 

Le Entrate ricordano che l'ambito soggettivo delineato dalla disposizione normativa in commento ricomprende, come precisato nella circolare 9/E del 2021, quesito 1.1, anche "gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata". 

Pertanto, nel caso in esame, la Onlus istante potrà fruire dell'agevolazione in oggetto, se le attività per cui sono acquistati i "beni strumentali nuovi" agevolabili, si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.

Dopo un riepilogo normativo l'Agenzia specifica che le uniche attività aventi natura commerciali che le Onlus possono svolgere, sono quelle "direttamente connesse" all'attività istituzionale, ovvero trattasi di attività ricomprese 

  • nei settori di assistenza sanitaria,
  • istruzione, formazione, sport dilettantistico, 
  • promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, 

svolte in assenza delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari degli interventi, nonché quelle "accessorie" per natura a quelle istituzionali. 

Nel caso in esame, l'Istante dichiara di svolgere per gli anni d'imposta 2021 e 2022 le seguenti attività:

  •  "accoglienza minori tolti alle famiglie d'origine con decreto del Tribunale minorile" 
  • di "accoglienza di richiedenti asilo così come richiesto dal competente Ufficio Territoriale Governativo". 

Al riguardo, si ritiene che tali attività essendo svolte nell'esclusivo perseguimento di "finalità di solidarietà sociale" rientrano tra i settori istituzionali previsti dal comma 1, dell'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 e non si qualificano commerciali, ai fini delle imposte dirette ai sensi dell'art. 150 del TUIR.

Ne consegue, per quanto sopra esposto, che l'Istante, per gli acquisti "di beni strumentali nuovi", effettuati negli anni 2020 e 2021, nell'ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di "minori tolti alle famiglie di origine", non possa avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020 ossia del "credito d'imposta per beni strumentali nuovi".

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