Credito di imposta ricerca e sviluppo: chiarimenti Entrate/MISE su design e estetica

Con Risoluzione n 41 del 26 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Attività attinenti al design e all’ideazione estetica – Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145)

In particolare, rifacendosi ad un parere tecnico MISE, le Entrate chiariscono che le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell’occhialeria e quella successiva di produzione non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d’imposta previsto dall’art 3 del DL 145/2013.

La società istante, facente parte di un gruppo, si era rivolta al MISE per un parere tecnico previsto dalla modalità di istruttoria delle istanze chiedendo di usufruire del credito d’imposta di cui si tratta (di cui all' art 3 del DL 145/2013).

Con la risposta di aprile 2022 il MISE ha ricordato che le attività qualificabili come ricerca e sviluppo sono quelle specificamente svolte, nell’ambito di un processo di innovazione condotto da un’impresa, per superare una o più incertezze scientifiche o tecnologiche, la cui soluzione non sarebbe possibile sulla base dello stato dell’arte del settore e cioè applicando tecniche o conoscenze già note e disponibili in un determinato comparto scientifico o tecnologico, con la finalità di giungere alla realizzazione di nuovi prodotti o processi o al miglioramento sostanziale di prodotti o processi già esistenti. 

Si tratta di attività che si caratterizzano per la presenza di elementi di novità e creatività e, quindi, anche per il grado di incertezza o rischio d’insuccesso scientifico o tecnologico che, di regola, implicano.

Il MISE ha sottolineato che nel campo di applicazione del credito d’imposta non rientrano automaticamente tutte le attività che l’impresa intraprende nel suo processo di innovazione, ma solo quelle che si caratterizzano per la presenza di reali contenuti di ricerca e sviluppo secondo i criteri di classificazione e qualificazione sopra indicati.

I criteri, sottolinea il ministero, devono intendersi applicabili a tutti i settori economici, con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti richiedono in ragione della loro specificità.

In merito al caso di specie si ritiene che le attività svolte, attinenti al design e all’ideazione estetica, il cui obiettivo sia la concezione e la realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti con riguardo ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni, alle forme, ai colori e ad altri elementi rilevanti, ma il cui unico “effetto tecnico” riguardi, in senso ampio, la forma esteriore o l’aspetto estetico del prodotto, non costituiscano attività di ricerca e sviluppo ammissibili al bonus, perché non comportano in linea di principio lo svolgimento di lavori necessari per il superamento di ostacoli di tipo scientifico o tecnologico non superabili con le conoscenze generali già disponibili.

Non sono inoltre ammissibili le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati su gusti e abitudini dei consumatori e le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti sotto il profilo estetico, necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione, anche per individuarne il mercato di inserimento. 

Secondo il mise e l'agenzia, devono considerarsi escluse le attività finalizzate alla modifica in senso ampio dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, ma non finalizzate alla risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.

Per il MISE le attività svolte nel corso del periodo d’imposta 2019 dalla società istante così come descritte nella documentazione prodotta, non costituiscono nel loro complesso attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti del credito d’imposta.

L’Agenzia nella risoluzione, rifacendosi al parere MISE, conclude che la società Alfa non può usufruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

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