Comunicazione cessione bonus edilizi: le istruzioni per la remissione in bonis

Con Risoluzione n 58 dell'11 ottobre le Entrate pubblicano le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cessione dei bonus edilizi (all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, al punto 4.1, prevede che, salvo diverse specifiche disposizioni: 

  • la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativa al Superbonus e alle altre detrazioni spettanti per lavori edilizi debba essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni; 
  • la comunicazione per la cessione delle rate residue non fruite in detrazione, debba essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione. 

Soggetti IRES e partite IVA con opzione per i bonus edilizi da comunicare entro il 15 ottobre

Attenzione al fatto che per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, l’articolo 10-quater, comma 1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha consentito l’invio della comunicazione entro il 29 aprile 2022. 

Inoltre, lo stesso articolo 10-quater prevede, al comma 2-bis, che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione entro il 15 ottobre 2022

Leggi anche Prima cessione e sconto soggetti IRES e PIVA: entro il 15.10 l'invio dell''opzione

La circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, al paragrafo 5.4, ha chiarito che in presenza di determinate condizioni è consentito l’invio della suddetta comunicazione anche successivamente ai termini stabiliti avvalendosi dell’istituto della remissione in bonis.

A tal fine è necessario effettuare il versamento della misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

Tanto premesso, il versamento della sanzione di cui trattasi è effettuato tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018. 

Remissione in bonis cessioni bonus edilizi: istruzioni operative per il modello F24

Nel modello F24 ELIDE deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”. 

Con riferimento alla compilazione del modello F24 ELIDE, si fa presente che:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”: 
    • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
    •  nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo 3 “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi; 
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; 
    • nel campo “codice”, il codice tributo 8114; 
    • nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

Allegati: