Bonus facciate: spetta ad ente non commerciale con diritto di enfiteusi su immobile

Con Risposta a interpello n 574 del 30 agosto 2021 le entrate chiariscono che il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell'accesso al bonus facciate.

In particolare è stato specificato che in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, l'istante quale ente privato che non svolge attività commerciale, titolare di redditi di locazione soggetti a tassazione ordinaria, possa rientrare tra i soggetti beneficiari del "bonus facciate". 

L'Istante riferisce di essere un'associazione privata ed apolitica senza fine di lucro avente finalità di "convegno amichevole", con sede in un antico edificio plurisecolare, che occupa in base ad un diritto di enfiteusi e che risulta essere titolare di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria. 

L'ente intende fruire della detrazione di cui all'articolo l, commi da 2l9 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. bonus facciate) e, in particolare, di optare per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione, ai sensi dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020. 

Chiede se nel suo caso sussista il requisito soggettivo previsto dalla normativa agevolativa considerato che la stessa è titolare di redditi da locazione assoggettati a tassazione ordinaria. 

Le entrate ricordano che l'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd. bonus facciate). 

Con specifico riferimento all'ambito soggettivo, la circolare n. 2/E del 2020, ha chiarito che la predetta detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. 

Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. 

Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il bonus facciate, in diminuzione della corrispondente imposta lorda. 

In particolare, è stato chiarito che sono ammessi al "bonus facciate" le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa.

Trattasi delle persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), non titolari di reddito d'impresa, nonché dei soggetti titolari di reddito d'impresa. 

Inoltre, sempre sotto il profilo soggettivo, ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. 

I soggetti beneficiari devono: 

  • possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 
  • detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso di specie, l'istante occupa l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un diritto di enfiteusi e pertanto, ricordando che  il diritto di enfiteusi è un diritto reale di godimento che si concretizza nell'utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura (articoli 957- 977 del codice civile), esso, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell'accesso all'agevolazione in questione. 

Pertanto, l'agenzia ritiene che:

  • l'ente privato 
  • che non svolge attività commerciale, 
  • titolare di redditi di locazione soggetti a tassazione ordinaria,

possa rientrare tra i soggetti beneficiari del "bonus facciate".

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