Bonus cinema: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le comunicazioni relative all’avvenuto completamento del piano di utilizzo dei contributi “Tax credit produzione nazionale” e “Altri tax credit”, devono essere trasmessi tramite Pec all’indirizzo mbac-dg-c.servizio2taxcredit@pec.it. A darne notizia la direzione generale del Cinema con un avviso agli utenti pubblicato recentemente sul proprio sito.

Inoltre, chiarimenti sul bonus cinema sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con due risposte agli interpelli inerenti la stessa materia. (risposta 152  e risposta 153 del 22 maggio 2019 ). In entrambi i casi, l'istante operante nel settore della gestione delle sale cinematografiche, ha chiesto se alla fruizione del “credito investimenti” e del “credito programmazione” trova o meno applicazione il limite generale annuale alla compensazione.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i citati crediti, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e non sono soggetti al limite di utilizzo (c.d. limite speciale di 250.000 euro). Quanto al limite generale di 700.000 euro che a decorrere dal 1° gennaio 2001 disciplina il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, tale limite non riguarda i crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti appunto nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari (o contributivi). La medesima natura sovvenzionale è attribuibile anche ai “crediti cinema” atteso che per essi è stato istituito un apposito fondo (c.d. Fondo per il cinema e l’audiovisivo) destinato a finanziare gli interventi previsti, sicché i medesimi possono essere utilizzati in compensazione anche oltre il limite di 700.000 euro l’anno, essendo soggetti al solo limite delle risorse stanziate nel fondo. 

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