Dichiarazioni 2021: cosa fare nel caso di variazioni di coltura dei terreni?

Nel quadro RA del modello 730/2021 inerente l'anno di imposta 2020 vanno indicati i redditi dei terreni, ma bisogna prestare particolare attenzione nel caso di variaizone della coltura dei terreni.

In particolare, ai fini della determinazione del reddito, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la
tariffa d’estimo 
media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa.
La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal
rapporto tra 

  • la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è
    suddivisa la qualità di coltura ed 
  • il numero delle classi stesse.

Per le qualità di coltura non censite nello stesso Comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a
terreni con le stesse qualità di coltura ubicate nel Comune o sezione
censuaria più vicina nell’ambito della stessa provincia.
Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione
della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità
sopra riportate deve avvenire a partire:

  •  dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l’aumento del reddito;
  • dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d’imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l’obbligo di denunciare le variazioni
dei reddit
i dominicale e agrario ai competenti uffici dell’Agenzia delle
Entrate, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono
verificate
, indicando le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo
la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano
porzioni di particelle.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere
presentata direttamente dall’affittuario.